فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ

Ma se siete in pericolo, [pregate] in piedi o a cavallo. Poi, quando sarete al sicuro, ricordatevi di Allah, ché Egli vi ha insegnato quello che non sapevate.


وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

Quelli di voi che moriranno lasciando delle mogli, [stabiliscano] un testamento a loro favore, assegnando loro un anno di mantenimento e di residenza. Se esse vorranno andarsene, non sarete rimproverati per quello che faranno di sé in conformità alle buone consuetudini. Allah è potente e saggio. [Secondo alcuni commentatori il versetto sarebbe stato abrogato dal precedente vers. 234, in quanto prevederebbe un anno di ritiro della vedova e non i quattro mesi e dieci giorni di cui sopra. Altri invece, affermano che viene stabilito il diritto della vedova di rimanere almeno un anno nel domicilio coniugale, una specie di usufrutto temporaneo dell'abitazione. Naturalmente dopo l'idda prevista dal vers. 234, potranno risposarsi e di conseguenza abbandoneranno anzitempo il domicilio vedovile]


وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ

Le divorziate hanno il diritto al mantenimento, in conformità alle buone consuetudini. Un dovere per i timorati.



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