Ed avrete, o voi mariti, la metà di ciò che lasciano in eredità le vostre mogli, se non hanno figli, maschi o femmine, siano essi vostri figli o figliastri. Se hanno un figlio, maschio o femmina, a voi spetta un quarto del patrimonio che lasciano in eredità; esso vi sarà concesso dopo il testamento ed il pagamento dei debiti. Alle mogli spetta un quarto di ciò che lasciate in eredità, o voi mariti, se non avete figli, maschi o femmine, che vi appartengono o che non vi appartengono. Se avete un figlio, maschio o femmina, a loro spetta un ottavo di ciò che lasciate in eredità; esso sarà loro corrisposto dopo il testamento ed il pagamento dei vostri debiti. E se muore un uomo che non ha padre né figlio maschio, oppure muore una donna che non ha padre né figlio maschio, e se uno di loro possiede un fratellastro o una sorellastra, a ciascuno è dovuto un sesto. Se si tratta di più di un fratellastro, a tutti loro spetta un terzo, da dividere tra tutti loro: ciò si applica sia ai maschi che alle femmine; tuttavia, riceveranno ciò che spetta loro solo dopo il testamento ed il pagamento dei debiti, a condizione che il testamento non sia svantaggioso per gli eredi, ad esempio donando più di un terzo. Questa è la legge compresa nell'aya e questa è la legge che Allāh vi ha imposto, e Allāh sa cosa è più utile ai propri Sudditi, in questa vita e nell'Aldilà, Tenero, non indirizza con la punizione.